Sei un amministratore di condominio e cerchi informazioni sulla ritenuta d’acconto?
Vuoi capire la differenza tra ritenuta fiscale d’acconto e ritenuta fiscale d’imposta? Benvenuto sul nostro blog, dove da qualche settimana affrontiamo anche argomenti sul condominio ed amministratori di condominio.
Oggi ci occupiamo in modo specifico di condominio e ritenute fiscali, in particolare proviamo a fare chiarezza su tanti termini tecnici in cui imbatti ogni volta che leggi contributi di questo tipo. Sicuramente anche se non sei un amministratore di condominio troverai questo contributo e gli altri che abbiamo dedicato a questi argomenti di tuo interesse.
Nel caso avessi ulteriori dubbi o domande, ti invitiamo a lasciarci un commento alla fine della pagina, buona lettura.
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Ritenuta fiscale d’acconto e ritenuta fiscale d’imposta
Entriamo nel vivo del nostro articolo condominio e ritenute fiscali e vediamo subito che la ritenuta fiscale può essere:
- d’acconto;
- d’imposta.
Se sei amministratore di condominio sai benissimo che, per alcuni servizi, il condominio trattiene ai fornitori un piccola percentuale del prezzo al momento del pagamento.
Bene, questa trattenuta, disciplinata in modo dettagliato dalla legge, significa in gergo fiscale operare un ritenuta.
La ritenuta è quindi quella parte del prezzo che al momento del pagamento di un servizio al fornitore viene trattenuta per essere versata all’erario. L’amministratore di condominio che agisce per il condominio prende il nome di sostituto d’imposta mentre il fornitore di sostituito. Una prima cosa che devi aver chiaro è la differenza tra un ritenuta fiscale quale ritenuta d’acconto ed una ritenta d’imposta.
La ritenuta d’acconto
La ritenta d’acconto è un’anticipazione sulle imposte dirette che il sostituito (il fornitore dei servizi condominiali) subisce al momento della riscossione del prezzo.
Quando il fornitore, con la sua dichiarazione dei redditi, determinerà le imposte da versare andrà ovviamente a decurtare le ritenute d’acconto subite nel medesimo periodo d’imposta.
- sui compensi per lavoro autonomo
- su lavoro dipendente
- su corrispettivi per contratti d’appalto
Ritenute sui compensi per lavoro autonomo
L’amministratore deve operare una ritenuta IRPEF del 20% a titolo di acconto sui compensi corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo. (a soggetti non residenti la ritenuta è a titolo di imposta nella misura del 30%)
Ritenute su lavoro dipendente
In questo caso, l’amministratore deve operare una ritenuta IRPEF a titolo di acconto ai dipendenti. Per calcolare la ritenuta, occorre considerare le somme ed i valori corrispondenti nel periodo di paga.
Ritenute su corrispettivi per contratti d’appalto
L’amministratore deve operare una ritenuta IRPEF del 20% a titolo di acconto nella misura del 4% all’atto del pagamento per le prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi anche se rese da terzi o nell’interesse di terzi effettuate nell’esercizio d’impresa.
La ritenuta d’imposta
La ritenuta d’imposta è invece una trattenuta di parte del prezzo da pagare al fornitore in via definitiva. Il fornitore non deve effettuare alcun ricalcolo con la sua dichiarazione dei redditi.
Chi è il soggetto responsabile del mancato versamento?
Il sostituto d’imposta è il condominio e non l’amministratore.
Ciascun proprietario è responsabile in solido con gli altri condomini per il corretto pagamento delle ritenute.
Come si versano le ritenute
Le ritenute devono essere versate con Modello F24, arrotondando al centesimo di euro, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.
Facciamo degli esempi per capire meglio
se pagato entro il 30 giugno la ritenuta deve essere versata entro il 16 luglio
Fornitore di servizi di pulizia
se pagato entro il 10 luglio la ritenuta deve essere versata entro il 16 agosto.
Dal periodo d’imposta 2017 vi sono importanti novità per il versamento delle ritenute operate, infatti si possono applicare nuove disposizioni che semplificano il pagamento delle ritenute da parte dei condomini.
Il nuovo articolo 25-ter Dpr 600/73 al comma 2-bis dispone che il versamento della ritenuta non deve essere più effettuato entro il 16 del mese successivo se l’importo è al di sotto di 500€.
Se l’importo delle ritenute è inferiore a tale soglia, il versamento potrà essere effettuato entro il 30 Giugno e il 20 Dicembre di ogni anno.
In caso di superamento del limite, invece, il versamento rimane al 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.
Per calcolare la soglia l’Agenzia in Telefisco nel Gennaio 2017 ha sostenuto che si devono sommare mese dopo mese le ritenute e pagarle nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata.
Se ad esempio a Febbraio sono state effettuate ritenute per 400€ e a Marzo altre ritenute per 400€, il totale di 800€ supera la soglia e fa scattare il versamento entro il 16 Aprile.
Una semplificazione per gli amministratori poco conosciuta
Veniamo quindi all’ultimo punto della nostra analisi su condominio e ritenute fiscali.
I contribuenti si lamentato a giusto conto delle difficoltà ad adempiere agli obblighi fiscali.
A volte però vi sono delle norme poco utilizzate che potrebbero semplificare la vita del contribuente.
Ti ricordiamo una regola che può aiutare molto i piccoli condomini con ritenute operate esigue.
Ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 445/1997 il sostituto d’imposta senza dipendenti, può versare le ritenute operate distintamente per ciascun periodo d’imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Questo a patto che nell’anno, siano corrisposti solo compensi a non più di 3 lavoratori autonomi e siano effettuate ritenute d’acconto per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 €.
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