In questo articolo rispondiamo a tutte le domande che ci avete posto a proposito del fisco nel 2017.
Analizziamo quindi quali sono le novità per il nuovo anno che ci aspetta.
Uno dei principali cambiamenti per questo anno, è la scomparsa dei modelli Intrast per gli acquisti intracomunitari.
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I modelli Intrastat
L’Iva comunitaria ha indotto il legislatore europeo ad introdurre dei sistemi di controllo degli scambi di beni tra operatori residenti nei diversi Stati appartenenti all’Unione Europea.
I modelli Intrastat sono la principale forma di controllo delle movimentazioni fisiche tra Stati ed il primo passo per consentire alle amministrazioni finanziarie di contrastare le frodi fiscali riguardanti l’Iva.
La normativa italiana di riferimento in materia di Intrastat è il D.Lgs. 11 febbraio 2010. n. 18 che disciplina le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi.
In effetti, negli anni si è assistito ad un progresso degli adempimenti, anche parlando di Intrastat.
L’art. 62 della direttiva 2006/112/Ce, estende l’obbligo di presentazione anche alle prestazioni di servizi rese.
Ma come sono composti questi modelli?
Vediamoli insieme.
La composizione dei modelli Intrastat
I modelli risultano composti come di seguito.
Modello Intra-1, relativo alle cessioni intra-comunitarie ed alle prestazioni di servizi rese, di colore verde, costituito da:
- Modello Intra-1: frontespizio;
- Modello Intra-1-bis: riepilogo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo di riferimento;
- Modello Intra-1-ter: sezione dedicata alle rettifiche di cessioni eseguite in periodi precedenti;
- Modello Intra-1-quater: sezione dedicata alle prestazioni di servizi, eseguite nei confronti di residenti in altri Stati membri, effettuate in periodi precedenti;
- Modello Intra-1-quinquies: sezione dedicata alle rettifiche di prestazioni di servizi eseguite in periodi precedenti.
I modelli Intrastat per i forfettari 2016
La Circolare n. 10/E del 4.4.2016 precisava quali obblighi dovevano adempiere i contribuenti forfettari qualora superassero il limite di 10.000,00 € di acquisti intracomunitari.
Tra i vari obblighi c’è anche quello relativo all’Intrastat.
Si ricorda inoltre, che questo accadeva anche per i contribuenti che applicavano il regime dei minimi e di vantaggio.
Novità 2017: scompaiono i Modelli Intrastat per gli acquisti
Il 25 gennaio 2017 è l’ultima volta che si applica la vecchia normativa per la presentazione dei modelli Intrastat per gli acquisti di beni effettuati e per le prestazioni di servizi ricevute.
L’obbligo è stato abolito con l’art. 4 co. 4 lett. b) DL 193/2016 con l’introduzione della nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. (Legge di Stabilità 2017).
Il nuovo assetto normativo è partito dal 1° gennaio 2017, per cui la nuova comunicazione andrà a monitorare le operazioni effettuate a decorrere dal gennaio 2017.
Resta però dovuta la presentazione dell’Intra-acquisti per le operazioni inerenti il quarto trimestre 2016.
Per coloro che adottano il regime forfettario ed il regime dei minimi purtroppo il quadro ad oggi, 18 Gennaio 2017, non è chiaro, anzi regna la più completa confusione.
Vediamo il motivo.
La nuova norma istitutiva della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture non prevede esoneri.
La prima commentaristica sta interpretando il nuovo assetto legislativo in due modalità del tutto alternative per coloro che adottano i regimi agevolati.
Alcuni sostengono che, l’assenza di casi di esonero, finisca per includere nei nuovi adempimenti anche coloro che adottano i suddetti regimi.
Altri invece dicono che l’estraneità di questi contribuenti dalle vicende Iva, li esclude da qualunque ulteriore adempimento.
A cascata ne dovrebbero discendere le nuove regole sulla presentazione dei modelli Intrastat.
Le modifiche previste
Le modifiche della disciplina Intrastat previste dal DL 193/2016, non sembrano poi intaccare la sezione statistica dei modelli.
L’art. 4 DL 193/2016 prevede l’abolizione degli obblighi di cui all’art. 50 co. 6 dl 331/93, ma non bisogna dimenticare l’applicazione del regolamento CE 638/2004.
L’art. 12 del regolamento richiede la trasmissione alla Commissione Europea dei “risultanti mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra stati membri”.
Dalla lettura della norma, risulta arduo supporre l’abolizione dei modelli Intra 2-bis e Intra 2-quater.
Altra questione altrettanto controversa riguarda il nuovo rapporto esistente tra l’obbligo VIES e la scomparsa dei modelli Intrastat.
A norma dell’art. 35 co 7-bis dpr 633/72 esiste una presunzione di legge di fuoriuscita da soggetti VIES laddove gli stessi non presentino i modelli Intra per quattro trimestri consecutivi.
Il permanere di questa presunzione rende difficile la qualifica di soggetti VIES a coloro che, in ambito comunitario, effettuano solo acquisti Intra.
Per le questioni sollevate sopra, il mondo delle partite Iva è in attesa di una circolare ministeriale che faccia chiarezza sui vari punti summenzionati.
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