L’Iva è un tributo con elevato tasso di evasione.
Il motivo purtroppo è banale: la liquidazione del tributo (mensile o trimestrale) è fatta dal contribuente stesso, il quale può innescare una serie di operazioni che, in frode alle ragioni dell’ erario, riducono il debito da versare.
Con il D.L. 193/2016 è stato introdotto l’ obbligo di comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Questo ha lo scopo di eliminare le eventuali condotte evasive in sede di liquidazione del tributo.
Il D.L. 193/2016 prevede espressamente la trasmissione di qualsiasi fattura che sia stata emessa indipendentemente dalla sua esigibilità e dal suo importo.
Ad una prima lettura dovrebbero essere assoggettate alla comunicazione telematica, anche le fatture emesse dai forfettari, che non recano nessun addebito dell’ Iva e che quindi non possono dar luogo ad indebite detrazioni.
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Agevolazioni previste per chi opta per il d.lgs. 127/15
Dal 1° gennaio 2017 è permesso al contribuente un comportamento alternativo che si basa sull’utilizzo del Sistema di Intescambio per l’ invio delle fatture elettroniche.
L’invio di fatture al SDI è oramai conosciuto per tutte le operazioni B2G ma dal 1° gennaio questo riguarda anche tutto il mondo B2B (Business to Business).
Vediamo brevemente quali sono le agevolazioni previste dallo stesso Dl 193/2016, per chi si approccia alla trasmissione telematica delle fatture elettroniche tramite il SDI:
- la riduzione di due anni dei termini di accertamento (da cinque a tre anni) per i soggetti che dovessero avvalersi del regime opzionale di trasmissione telematica;
- l’ assolvimento degli obblighi di conservazione sostitutiva, per le fatture trasmesse mediante il Sistema di interscambio;
- il riconoscimento del credito d’ imposta per l’ adeguamento tecnologico, anche per coloro che dovessero optare per il regime opzionale di trasmissione telematica.
Vediamo la disciplina sanzionatoria e facciamo alcune considerazioni su possibili asimmetrie che si rilevano a secondo della procedura di comunicazione che adottiamo.
La sanzione dipende dalla comunicazione adottata
Partiamo dalla comunicazione ordinaria trimestrale delle fatture emesse e ricevute.
L’ art. 11 co. 2-bis del D.Lgs. 471/97, introdotto dall’ art. 4 co. 3 del DL 193/2016, disciplina l’ omessa, o erronea, trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Inoltre sanziona queste inottemperanze con una sanzione amministrativa di 2,00 € per ciascuna fattura, ferma restando la soglia di 1000,00 € per ciascun trimestre.
La citata sanzione può essere ridotta ad 1,00 € per ciascuna fattura (con un massimo di 500,00 €) nel caso in cui la comunicazione delle stesse avvenga entro 15 giorni dal termine previsto.
Vediamo adesso le sanzioni attualmente previste per l’ omessa trasmissione dei dati (o per la trasmissione di dati incompleti o inesatti) relativi alla modalità di trasmissione telematica in relazione all’ ex art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015.
L’ art. 1 comma 6 del d.lgs 127/2015 per la sanzione applicabile, rinvia a quanto disposto dell’ art. 11 co 1 del D.Lgs. 471/97 vale a dire alla sanzione generica.
Tale sanzione riguarda la violazione delle comunicazioni tributarie, che prevede un importo che varia da 250,00 € a 2000,00 €.
Se vogliamo dunque fare una comparazione tra il regime sanzionatorio ordinario e quello telematico, è possibile evidenziare alcune differenze.
La modalità telematica appare, rispetto a quella prevista per le violazioni dei nuovi obblighi trimestrali, con la sanzione più elevata.
Questo vale tanto nel minimo (si pensi al caso dell’ omessa comunicazione di un’unica fattura) quanto nel massimo.
In più ti ricordiamo che non è prevista la possibilità di dimezzare le sanzioni adempiendo nei 15 giorni successivi.
Differenze fra le due comunicazioni
Alcune differenze tra la comunicazione telematica dei dati delle fatture (D.Lgs. 127/2015) rispetto alla comunicazione ordinaria (DL 193/2016) permangono, anche nei termini per effettuare l’ adempimento.
Per i contribuenti che optano per il regime di cui all’ art. 1, co 3 d. lgs. 127/15, la comunicazione telematica dei dati avviene entro l’ ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ( Provvedimento attuativo del 28 ottobre 2016).
Per quanto riguarda l’ ultimo trimestre invece, avviene entro l’ ultimo giorno di febbraio nell’ anno successivo.
I termini per la comunicazione ordinaria dei dati delle fatture, introdotta con il Dl 193/2016 dispongono del 16 settembre quale comunicazione del secondo trimestre (in luogo del 31 agosto per la telematica).
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Laura Corfini says
Ma vale anche per il regime forfettario??
Staff says
Grazie per la domanda. Purtroppo ad oggi non è chiaro se coloro che adottano il regime forfettario saranno obbligati alla comunicazione di cui all’articolo. La legge in effetti non disciplina alcuna esenzione. Tuttavia è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate esprimi a breve un orientamento a favore dei contribuenti con regime agevolato quali i minimi e forfettari. Si ritiene che un orientamento nel senso auspicato sia in linea con l’intento originario di liberare questi contribuenti da tutti gli adempimenti fiscali legati all’Iva.