Se per qualche motivo devi dire addio al regime forfettario e tornare in quello ordinario, devi prestare attenzione alla normativa di recupero Iva.
Questo perché quale contribuente forfettario, non l’hai potuta detrarre ma potrai recuperarla.
I calcoli per il recupero dell’Iva non sono semplici, ma è un lavoro necessario per avere un beneficio fiscale.
Se il è portarla in detrazione l’anno successivo, vediamo insieme come recuperare Iva uscendo dal forfettario.
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Cosa prevede la normativa?
La norma che tratta dell’argomento è la Legge n. 190/2014, comma 61, art.1.
Vediamo come disciplina la materia.
“In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione.
Tale rettifica deve risultare nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.
Nel regime forfettario l’Iva era indetraibile e diventerà detraibile per tutte le esistenze inutilizzate al 31/12 dell’ultimo anno di adozione del regime forfettario.
Inoltre la rettifica includerà:
- i beni immobili acquistati da meno di 10 anni;
- i beni mobili da meno di 5.
Al contrario, i beni di costo inferiore a € 516.46 non sono inclusi.
Pensaci bene: questa rettifica non è affatto un regalo del fisco, ma è soltanto un meccanismo che rende giustizia laddove modifichi il tuo regime fiscale da forfettario a ordinario.
Quando eri in forfettario acquistavi merci e beni strumentali e non potevi detrarre l’Iva.
La contropartita era quella che poi cedevi merci senza caricarci l’Iva.
Quindi ora che cambi regime, ti trovi delle merci acquistate di cui non hai detratto un bel niente.
Quindi, quando le andrai a vendere dovrai caricarci l’Iva che, conseguentemente, andrà versata allo Stato.
Per evitare le asimmetrie sopra dette ecco una rettifica a tuo favore.
Esempio di rettifica Iva
La rettifica Iva può essere applicata con:
- servizi non utilizzati al 31/12, per i quali sarà necessario considerare il completo ammontare dell’IVA a credito che non è stata detratta all’atto d’acquisto;
- rimanenze al 31/12 , per le quali sarà necessario considerare il completo ammontare dell’Iva a credito che non è stata detratta all’atto d’acquisto;
- beni immobili per i quali non sono ancora trascorsi 10 anni;
- beni mobili per i quali non sono ancora trascorsi 5 anni.
Fatture emesse ma non incassate
Un’altra questione è quella secondo la quale hai emesso delle fatture l’anno precedente all’uscita dal regime forfettario, ma non le hai ancora incassate.
Se il contribuente forfettario ha emesso fatture ai clienti senza Iva, ma si trova ad incassarle nell’anno in cui fuoriesce da questo regime?
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate prevede che non si debba integrare l’Iva.
Infatti pur non facendo più parte del regime forfettario, questo tipo di operazioni vengono considerate effettuate al momento dell’emissione.
Visto che risulti ancora nei minimi, non devi applicare l’Iva.
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