Tasse per associazioni sportive come calcolarle
Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto da alcuni clienti richieste di aiuto sul calcolo delle tasse per le associazioni sportive.
Abbiamo deciso di rispondere pubblicamente con questo nuovo articolo.
Le associazioni sportive dilettantistiche, asd, godono, nel nostro Paese, di un regime tributario del tutto speciale.
La L. 16.12.1991 n. 398 ha disciplinato per queste associazioni un regime forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini Iva sia ai fini Ires, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.
Per poter accedere alla L. 398 occorre verificare la presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi, vediamoli.
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I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime L. 398
Innanzitutto occorre precisare che il regime di favore ex L. 398 si applica anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperativa, senza fine di lucro.
Questa novità è stata introdotta dall’ art. 90, co. 1, L. 27.12.2002, n. 289.
Le associazioni sportive che possono adottare il regime 398 sono:
- le asd riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali;
- le asd non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva;
- le associazioni senza scopo di lucro e le proloco;
Interventi legislativi sedimentati nel tempo hanno esteso il regime 398 anche a:associazioni bandistiche;
- cori amatoriali;
- filodrammatiche;
- associazioni di musica e danza popolare;
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/1991, i soggetti di cui sopra devono effettuare apposita opzione nelle forme previste, come vedremo di seguito.
I requisiti statutari per l’applicazione della L. 398
Al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 le associazioni sportive dilettantistiche devono:
- inserire nella propria denominazione, senza abbreviazioni la dicitura ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;
- recepire nello statuto o atto costitutivo le disposizioni dell’art. 90, co. 18, L. 289/2002.
Vediamo in dettaglio le disposizioni della legge 289
- assenza di fini di lucro;
- rispetto del principio di democrazia interna;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
- gratuità degli incarichi degli amministratori;
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’evento di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi;
- le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI anche su base regionale;
- i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
I requisiti oggettivi per l’applicazione della L. 398
Per usufruire del regime di cui alla L. 398/1991 occorre rispettare anche i seguenti requisiti oggettivi:
- l’esercizio dell’opzione Ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 30.12.1999, n. 544, l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio.
L’opzione deve essere comunicata anche alla SIAE territorialmente competente; - il rispetto di appositi limiti dimensionali.
In base all’art. 90, co. 2, L. 27.12.2002, n. 289, viene elevato ad euro 250.000,00 il limite dei proventi da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo d’imposta al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla L. 398/1991.
In base alla C.M. 11.2.1992, n. 1-11/151, gli elementi reddituali che concorrono alla formazione del plafond dei proventi commerciali (massimo euro 250.000,00) sono:
- ricavi o proventi di cui all’art. 85, D.P.R. 917/1986 che assumono natura commerciale;
- sopravvenienze attive di cui all’art. 88, D.P.R. 917/1986, sempre relative all’attività commerciale esercitata.
Non concorrono alla formazione del plafond di cui sopra, i seguenti componenti positivi:
- i proventi di natura istituzionale (quote e contributi associativi);
- le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86, D.P.R. 917/1986 in quanto assoggettate a tassazione separatamente;
- i proventi da cessione di beni strumentali;
- i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti;
- i proventi di cui all’art. 25, co. 2, L. 133/1999: tali sono i proventi non imponibili derivanti sia dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, sia dalle raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
Le agevolazioni Iva nell’applicazione della L. 398
Le associazioni sportive dilettantistiche sono soggette ad Iva in riferimento alle operazioni aventi natura commerciale.
Le disposizioni agevolative ai fini Iva per le associazioni che hanno optato per la L. 398/1991 trovano la propria collocazione nell’art. 9, co. 1, D.P.R. 544/1999 (regolamento di attuazione dell’imposta sugli intrattenimenti).
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16.12.1991, n. 398 applicano, ai fini Iva, relativamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all’ art 74, co. 6, D.P.R. 633/1972, vale a dire il criterio applicato nel settore dello spettacolo.
Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di L. 398/1991 determinano l’imposta sul valore aggiunto (aliquota ordinaria del 22% a partire dall’1.10.2013) da versare:
a) applicando all’Iva a debito le seguenti detrazioni forfetarie:
- 50% per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie (C.M. 7.9.2000, n. 165/E);
- 50% per le sponsorizzazioni;
- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica;
Si intende Iva a debito quella derivante dai proventi commerciali connessi all’attività istituzionale o non connessi all’attività istituzionale ma soggetti all’imposta sugli intrattenimenti,
b) con il metodo Iva da Iva (Iva su cessioni o prestazioni – Iva detraibile = Iva da versare) per le attività commerciali non connesse a quella istituzionale e non soggette all’imposta sugli intrattenimenti.
L’art. 29 del D.Lgs. 175/2014 “Decreto Semplificazioni” ha modificato la disciplina della detrazione forfetaria Iva prevista sulle sponsorizzazioni di cui all’art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972, portandola dal 10% al 50%.
Versamento Iva
Nel contesto del calcolo delle tasse per le associazioni sportive parliamo adesso del versamento dell’Iva.
Il versamento dell’Iva avviene tramite il Modello F24 telematico trimestrale.
I termini per il versamento sono entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Il versamento dell’Iva va effettuato senza la maggiorazione dell’interesse dell’1%, come riformulato dall’art. 31, co. 3, L. 388/2000.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’Iva sono 6031-6032-6033.
Il versamento relativo al quarto trimestre per le associazioni in regime L. 398/1991, va effettuato utilizzando il codice tributo 6034 “Versamento Iva quarto trimestre”.
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991 non devono presentare la dichiarazione Iva annuale, a meno che le stesse associazioni non effettuino attività commerciali non connesse all’attività istituzionale e non soggette all’imposta sugli intrattenimenti.
In questo caso l’associazione, che avrà provveduto a tenere una contabilità separata, presenterà la dichiarazione Iva limitatamente alle attività in relazione alle quali l’Iva non viene calcolata in modo forfetario.
Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di atleti sono soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%.
In base all’art. 15, co. 4, L. 91/1981, sono esenti dall’Iva, come le operazioni esenti di cui all’art. 10, D.P.R. 633/1972, le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione degli atleti, definite quali “premio di addestramento e formazione tecnica”. Tali premi non concorrono inoltre alla formazione del plafond dei proventi commerciali (massimo euro 250.000,00).
Le agevolazioni Ires nell’applicazione della L. 398
Le associazioni sportive in regime di L. 398/1991 determinano il reddito imponibile ai fini Ires applicando un coefficiente di redditività fissato per legge.
L’art. 25, co. 4, L. 13.5.1999, n. 133 ha modificato la percentuale di determinazione del reddito di cui all’art. 2, co. 5, L. 398/1991: il coefficiente di redditività da applicare, al fine di determinare il reddito imponibile, ai proventi commerciali conseguiti dalle asd che hanno optato per la L. 398/1991 è del 3%.
Il reddito imponibile Ires è dunque determinato dai proventi di natura commerciale moltiplicati per il coefficiente di redditività aggiungendo eventuali plusvalenze patrimoniali.
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile di cui sopra i proventi di natura istituzionale (quote e contributi associativi).
Le agevolazioni dell’Irap nell’applicazione della L. 398
Nei confronti degli enti non commerciali l’aliquota Irap per l’anno d’imposta 2014 è del 3,90%.
La C.M. 141/E/1998 chiarisce che la disposizione di cui all’art. 17, co. 3, D.Lgs. 446/1997 si applica, tra gli altri, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 398/1991.
Per le associazioni sportive la base imponibile Irap è determinata sommando al reddito d’impresa, calcolato ai fini Ires in base alla determinazione forfetaria:
- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (vanno assunti nel rispetto del principio di competenza);
- i compensi per collaborazioni occasionali;
- gli interessi passivi di competenza del 2014 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
Gli esoneri dagli obblighi contabili nell’applicazione della L. 398
Le associazioni sportive che optano per la L. 16.12.1991, n. 398 sono esonerate dagli obblighi disposti dagli art. 14, 15, 16, 18 e 20, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 così come dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Tali esoneri valgono anche ai fini delle imposte sui redditi.
In particolare, in base alle disposizioni sopra citate, sussiste l’esonero dall’obbligo:
- di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, registri Iva, scritture ausiliarie di magazzino, libro beni ammortizzabili);
- di presentazione della dichiarazione Iva, sia annuale che periodica;
- di certificazione dei corrispettivi, relativamente a scontrini e ricevute fiscali.
Se hai ulteriori domande sul calcolo delle tasse per le associazioni sportive lascia il tuo commento il nostro staff è tua disposizione.
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