Si può uscire e rientrare nel regime forfettario?
Oggi vediamo se una volta usciti dal regime forfettario è preclusa per sempre la possibilità di rientrare oppure no.
Per prima cosa ricordiamo che se si fuoriesce dal regime forfettario a causa della perdita dei requisiti si dovrà transitare nel regime semplificato a partire dal periodo d’imposta successivo.
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Potrò rientrare nel regime?
Sì, è possibile rientrare nel forfettario in un secondo momento.
Come già detto, l’unica limitazione è dover aspettare i tre anni di permanenza nell’ordinario.
Trascorso però questo periodo, se il contribuente rispetta nuovamente i requisiti richiesti, potrà rientrare nel regime forfettario.
A chi è applicabile questo regime?
Questo regime è applicabile a tutti i soggetti che rispettano i requisiti di accesso, indipendentemente dal fatto che la loro sia un’attività di nuova costituzione oppure un’attività già in essere.
Infatti, assume il carattere di regime naturale, ovvero di default, per tutte le attività in linea con i suoi requisiti.
Ma quali sono le cause di fuoriuscita dal regime forfettario?
Si esce dal regime forfettario soltanto in 3 casi:
Primo caso
Qualora venga meno il rispetto di uno dei requisiti di accesso richiesti, ricavi, spese o costi.
Vediamo meglio in dettaglio i tre requisiti.
I ricavi non devono superare specifiche soglie riportate nella tabella allegata alla Legge di Stabilità 2016.
Le spese per il personale dipendente non devono superare i € 5.000 lordi.
Il costo complessivo degli stock dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non deve superare i € 20.000.
Secondo caso
Per opzione. Questo significa che il contribuente forfettario decide di uscire dal regime forfettario, anche possedendo i requisiti necessari, preferendo quindi quello ordinario.
Sarà necessario manifestare la propria preferenza con il cosiddetto comportamento concludente.
Il contribuente però dovrà comunicare la sua scelta tramite la prima dichiarazione utile dopo l’uscita dal forfettario, compilando il RIGO VO33 del Modulo iva.
L’opzione rimarrà valida per ciascun anno successivo fin quando rimane applicata la scelta presa o fino al momento in cui questa non venga revocata
Terzo caso
Perdita di uno dei requisiti necessari in seguito ad un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate verifica che in un determinato periodo d’imposta non sussistevano i requisiti per applicare il regime forfettario.
Il contribuente dovrà quindi fuoriuscire dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto dell’accertamento.
Infine ti ricordiamo che la Legge non prevede una durata particolare di permanenza nel regime forfettario.
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