La mera prosecuzione dell’attività è un requisito che aveva rilevanza con il vecchio regime dei minimi, ormai non più adottabile dalle nuove partite Iva, ma che continua ad esser in vigore solo per trascinamento per quelle già attive.
Chiariamo immediatamente che, anche adesso la mera prosecuzione, continua ad avere rilevanza anche con il nuovo il regime forfettario, il regime agevolato per le nuove partite Iva.
Oggi, andiamo a capire cos’è la mera prosecuzione attività e quando non è considerata dall’AdE come tale.
Nel nostro servizio Full Assistance, abbiamo riportato il caso di Giorgio, un nostro cliente, a cui gli viene contestata proprio una situazione di questo tipo.
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Uno dei requisiti per accedere al regime dei minimi, come riportato dalla lettera b), comma 2, art. 27 dl 98/2011, era che l’attività da esercitare non doveva costituire in nessun modo mera prosecuzione di attività precedentemente svolta. Vediamo meglio di cosa si tratta.
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Mera prosecuzione attività quando non è considerata dall’AdE
Abbiamo visto che, la mera prosecuzione dell’attività è un requisito che aveva rilevanza con il vecchio regime dei minimi.
Anche con il nuovo regime forfettario continua a mantenere la stessa rilevanza, vediamo dunque gli aspetti più importanti da sapere.
Il requisito fondamentale per accedere al regime dei minimi, come riportato dalla lettera b), comma 2, art. 27 dl 98/2011, era che l’attività da esercitare non doveva costituire in nessun modo mera prosecuzione di attività precedentemente svolta.
Le situazioni che l’Agenzia delle Entrate riconosce come mera prosecuzione attività, sono quelle caratterizzate dalla continuità sostanziale di attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo, ad esempio due attività esercitate nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni.
A questo proposito però l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come irrilevanti le forme di lavoro precario, come i contratti di collaborazione o quelli a tempo determinato, almeno che tali contratti non abbiano superato la metà del triennio precedente l’inizio della nuova attività.
Per quanto affermato dall’A.d.E. l’attività intrapresa dall’amministratore di una srl, non viene qualificata come mera prosecuzione avendo le due prestazioni svolte dal contribuente natura differente.
Non viene considerata prosecuzione di attività lo svolgimento di attività occasionale nell’anno precedente.
La prosecuzione inoltre non si applica nel caso in cui il lavoratore abbia perso il lavoro o si trovi in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, oppure sia andato in pensione.
L’Agenzia ha escluso inoltre le situazioni assimilabili negli obiettivi, come la pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato, ma anche quella per l’abilitazione alla professione. Inoltre non costituisce causa ostativa l’aprire la partita iva nel periodo di praticantato prima del superamento dell’esame di abilitazione.
Il principio della novità è richiesto anche nel nuovo regime forfettario, ma solo per poter usufruire della riduzione, per i primi 3 anni, della tassazione agevolata all’aliquota del 5% per i primi 5 anni dalla costituzione.
Un saluto – Staff regimeminimi.com
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