I servizi extra UE
Le operazioni dei contribuenti che adottano il regime dei minimi con l’estero creano incertezze interpretative e la soluzione non è mai banale.
In questo articolo troverai tutte le informazioni che desideri su regime minimi servizi extra UE in modo particolare sulla compatibilità dell’adozione.
Se non sei esperto di tematiche fiscali devi innanzitutto sapere che l’Iva si applica soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni ed anche alle importazioni da chiunque effettuate.
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Il campo di applicazione dell’Iva non è dunque illimitato nello spazio ma è legato al territorio italiano.
La territorialità insieme al presupposto soggettivo e quello oggettivo rappresentano i presupposti che determinano l’applicazione dell’Iva.
Per quanto riguarda la prestazioni di servizi le operazioni si distinguono in:
- operazioni interne, effettuate nell’ambito del territorio italiano;
- operazioni internazionali.
Le operazioni internazionali a loro volta si suddividono ulteriormente in:
- importazioni;
- esportazioni;
- operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali.
Ai sensi dell’art. 7 dpr 633/72 il territorio si divide in:
- Italia;
- UE;
- Paesi extraUE.
Le regole generali per sapere se un servizio ha il requisito della territorialità sono due:
- se il committente è un soggetto passivo Iva il servizio avrà la territorialità nel luogo del committente;
- se il committente è un privato il servizio avrà la territoriali nel luogo del prestatore.
Regime dei minimi e servizi extra UE
L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste il requisito della territorialità ai fini dell’Iva non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
La normativa fiscale preclude l’accesso ai minimi ai soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione.
Esaminiamo cosa si intende per cessioni all’esportazione:
- le cessioni di cui all’art. 8 dpr 633/72, ossia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari.
Le esportazioni devono risultare da documento doganale o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fatture.
Ovvero su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della DDT; - le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della CEE entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto.
L’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura; - le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare anche tramite commissionari, o importare beni o servizi senza pagamento dell’imposta.
- i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell’art. 9 dpr 633/1972;
- le disposizioni di cui ai punti a), b), c) se svolte con lo stato della città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 71 dpr 633/1972;
- le disposizioni di cui ai punti a), b), c) se svolte nei confronti delle sedi diplomatiche, quartieri generali miliatri etc.. di cui all’art. 72 dpr 633/1972.
Dall’elenco sopra si può osservare che non sono menzionate, quali operazioni che precludono l’accesso ai minimi, le operazioni disciplinate dall’art. 7 del dpr 633/72.
La circolare 26 febbraio 2008 n. 13/E ha definitivamente chiarito che non precludono l’adesione al regime dei minimi le operazioni di servizi extra UE.
Le prestazioni di servizi rese a committenti extra UE sono fuori campo Iva.
Ovviamente non sono soggette alla disciplina Intrastat come invece lo sarebbero se fossero intra UE.
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