Anche per i contribuenti minimi è possibile effettuare operazioni intracomunitarie con soggetti appartenenti all’U.E.
Anche per i contribuenti minimi è possibile effettuare operazioni con soggetti appartenenti all’Unione Europea.
Innanzitutto precisiamo che contribuenti minimi che hanno intenzione di effettuare acquisti intra-comunitari di beni e/o servizi, dovrebbero manifestare la volontà di effettuare operazioni intra-comunitarie all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività. Laddove la decisione di operare con operatori comunitari avvenga non all’inizio ma nel proseguimento dell’attività imprenditoriale, il mimino può effettuare l’opzione anche successivamente, così da ottenere l’inclusione nell’Archivio Vies (C.M. 1.8.2011, n. 39/E).
L’archivio Vies è stato istituito con finalità antifrode dal D.L. 78/2010 ed è l’archivio di tutti i soggetti che sono stati autorizzati dall’AdE all’effettuazione di operazione intracomunitarie.
La realizzazione di acquisti intra-comunitari e di altre operazioni relativamente ai quali risultano debitori di imposta non comporta, per i contribuenti che applicano il regime dei minimi, obblighi dichiarativi ai sensi dell’art. 1, co. 109, L. 24.12.2007, n. 244.
I contribuenti minimi hanno esclusivamente l’obbligo di integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di versare la stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (C.M. 21.6.2011, n. 28/E).
Vediamo ora la casistica dettagliata.
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Cessione di beni ad un soggetto intra-comunitario
Nel caso in cui il minimo ceda beni ad un soggetto intra-comunitario, non dà vita ad un’operazione intra-comunitaria in quanto non applica l’Iva. Pertanto in caso di cessioni effettuate verso un acquirente comunitario, sia esso un soggetto passivo (B2B) oppure un privato (B2C), la cessione si qualifica come “interna” e non sorge l’obbligo di presentazione del modello Intrastat.
Di conseguenza viene considerata un’operazione nazionale.
Si dovrà indicare però la dicitura:” in quanto non costituisce cessione intra-comunitaria ai sensi dell’art. 41 comma 2-bis del decreto Legge 331 del 1993″.
Si ricorda che sarebbe invece precluso ai minimi la cessione all’esportazione di beni a norma dell’art 8 del decreto Iva. Per maggiore chiarezza si intendono operazioni di esportazione quelle cessioni di beni a soggetti fuori dall’ambito comunitario.
Facciamo un breve esempio: un contribuente minimo può vendere un frigorifero ad un soggetto passivo Iva o consumatore francese ma non può vendere il medesimo frigorifero ad un soggetto marocchino.
Acquisto di beni da soggetto intra-comunitario
Il minimo, effettuata l’opzione al Vies, può acquistare beni da un soggetto intra-comunitario. Una volta ricevuta la fattura dal soggetto intra-comunitario sarà tenuto ad integrare e versare l’Iva entro il 16 del mese successivo alla data dell’operazione (vedi le indicazioni in premessa).
In questo caso è necessario compilare anche il modello Intrastat.
La compilazione di questo modello farlo con l’ausilio di un professionista, il quale si occuperà dell’invio telematico.
Prestazione di servizi a soggetti intra-comunitari
Se il contribuente effettua servizi verso un soggetto comunitario, sarà tenuto ad emettere fattura con la dicitura reverse charge .
Trattandosi di un’operazione intra-comunitaria, dovrà presentare il modello Intrastat ed iscriversi all’archivio VIES.
Per le prestazioni di servizi non valgono le regole viste per la cessione dei beni ossia la prestazione di servizi a soggetti non comunitari non risulta preclusiva al mantenimento del regime fiscale agevolativo.
Servizi ricevuti da soggetti intra-comunitari
Al contrario, tutti coloro che ricevono servizi da soggetti comunitari, dovranno integrare la fattura ricevuta con l’Iva e versarla entro il 16 del mese successivo all’operazione in questione (vedi le indicazioni in premessa).
Inoltre si dovrà compilare il modello Intrastat ed essere iscritti all’archivio VIES.
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